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Martedì 21 Maggio 2019
Percorsi beneficiari Reddito di Cittadinanza   versione testuale
PERCORSO A: BENEFICIARI CONVOCATI DA CENTRI PER L’IMPIEGO
 
In sede di primo incontro: i beneficiari rendono la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, qualora ancora non lo avessero fatto; vengono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi; viene verificata la presenza di particolari criticità che rendono difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo (in tal caso il richiedente viene inviato ai servizi comunali per il contrasto alla povertà, attraverso la piattaforma digitale e corredando l’invio delle motivazioni che l’hanno determinato).
 
I beneficiari per cui vengono confermati gli obblighi di inserimento lavorativo, stipulano presso il Centro per l’Impiego (o, laddove previsto da norme regionali, presso le Agenzie per il lavoro accreditate) un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all’art. 20 del D. L.gs. n. 150/2015.
 
Il Patto per il lavoro deve contenere i seguenti obblighi e impegni:
  1. registrarsi sull’apposita piattaforma digitale (anche per il tramite di portali regionali) e consultarla quotidianamente per la ricerca attiva del lavoro;
  2. svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo un diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente, stabilite nel Patto per il lavoro;
  3. accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;
  4. sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
  5. accettare almeno una di tre offerte congrue***; in caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata la prima offerta utile di lavoro congrua***
*** La congruità dell’offerta di lavoro è definita dall’articolo 25 del D. L.gs. n. 150/2015, così integrato:
 
RETRIBUZIONE:
per i beneficiari del RdC, retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione;
 
DISTANZA E DURATA DI FRUIZIONE:
a) nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio:
  • la prima offerta è congrua se entro i 100 km. di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
  • la seconda offerta è congrua se entro i 250 km. di distanza dalla residenza del beneficiario;
  • la terza offerta è congrua se collocata nel territorio italiano;
b) dopo 12 mesi di fruizione del beneficio:
  • la prima e la seconda offerta sono congrue se entro i 250 km. di distanza dalla residenza del beneficiario;
  • la terza offerta è congrua se collocata nel territorio italiano;
c) in caso di rinnovo del beneficio l’ offerta è sempre congrua se collocata nel territorio italiano.
 
N.B. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità (come definita ai fini ISEE), l’offerta è congrua solo se non eccede la distanza di 100 km. dalla residenza del beneficiario, indipendentemente dal periodo di fruizione  del beneficio.
 
N.B. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, nei primi 24 mesi dall’inizio della fruizione del beneficio:
a) nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio:
  • la prima offerta è congrua se entro i 100 km. di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici,
  • le successive offerte sono congrue se entro i 250 km. di distanza dalla residenza del beneficiario;
 
b) dopo 12 mesi di fruizione del beneficio le offerte sono congrue se entro i 250 km. di distanza dalla residenza del beneficiario.
 
N.B. In caso di accettazione di un’offerta collocata oltre 250 km. di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del RdC, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a 12 mesi nel caso siano presenti componenti di minore età o con disabilità.
 
N.B. In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31.12.2021, il beneficiario del RdC tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il CPI, decorsi 30 gg. dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR – di cui all’art. 23 del D. L.gs. n. 150/2015), graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i CPI o presso le Agenzie per il Lavoro accreditate.
 
 
PERCORSO B: BENEFICIARI CONVOCATI DAI SERVIZI DEI COMUNI
 
Come ricorda il sito del Reddito di Cittadinanza (vedi qui per approfondire), il richiedente e il suo nucleo familiare che non siano esonerati dagli obblighi e che non abbiano le caratteristiche necessarie per essere convocati direttamente dai CPI, vengono resi noti ai Comuni, che entro 30 giorni li convocano presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà. I servizi procedono alla valutazione multidimensionale, finalizzata a identificare i bisogni del nucleo familiare stesso (art. 5 D. L.gs. n. 147/2017). Nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i Centri per l’Impiego, e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme informatiche, ai fini della convocazione per la sottoscrizione del Patto per il lavoro (v. PERCORSO A).
 
Nel caso in cui il bisogno del nucleo familiare risulti invece complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi comunali si coordinano con i centri per l’impiego e gli altri servizi territoriali per cui è stata rilevata la competenza.
 
N.B. Il Patto per l’inclusione sociale assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’art. 6 del D. L.gs. n. 147/2017. In esso sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento per l’inserimento lavorativo - ove opportuni - gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 147/2017). Tali interventi e servizi sono comunque avviati anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro, ove opportuni e richiesti.

 
PROGETTI COMUNALI UTILI ALLA COLLETTIVITA’
 
I beneficiari del RdC sono tenuti a offrire, nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo  e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il proprio Comune di residenza, per un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di 8 settimanali, aumentabili fino a un massimo di 16 ore settimanali (previo consenso di entrambe le parti). 
 
I progetti devono essere in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle da lui acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base ai suoi interessi e propensioni.
 
Per i beneficiari esonerati dagli obblighi, la partecipazione ai progetti utili alla collettività è facoltativa.
 
P.s. Entro sei mesi il Ministero del Lavoro definisce con decreto le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività, previa intesa in sede di Conferenza unificata. I Comuni comunicano le informazioni sui progetti ad un’apposita sezione della piattaforma RdC, compreso l’assolvimento dell’obbligo da parte dei beneficiari.